Contenuti
I contenuti del materiale promozionale (MP) – veicolati dai canali multichannel – sono soggetti agli stessi obblighi dei materiali veicolati da mezzi tradizionali; in particolare l’AIFA nel 2013 ha espressamente menzionato e disciplinato:
2.1. Informatori Scientifici (IS) da Remoto
2.2. IS mediante ausili informatici
2.3. Sito web
2.4. Altre modalità informatiche online (es. posta elettronica, social network, ecc).
Copromotion
Un aspetto legale particolarmente delicato, quando ci si avvale di un contact center esterno per effettuare informazione scientifica remota, è la copromotion. Di fatto la legge equipara l’informazione scientifica telefonica all’informazione tradizionale; ne consegue che il rapporto tra l’azienda committente (titolare dell’AIC) e l’azienda partner che mette a disposizione il contact center di ISF remoti, deve essere disciplinato da un contratto di copromotion. A tutela dell’impresa titolare dell’AIC, che risponde dell’attività del partner, occorre quindi verificare che questi:
Occorre inoltre ricordare che gli ISF remoti dell’azienda partner:
Data Privacy
L’ultimo aspetto da considerare riguarda la tutela della privacy dei medici quando vengono coinvolti da progetti di e-detailing e phone-detailing; come gestire indirizzi email e numeri di telefono? I principi generali della Legge distinguono i dati personali dai dati sensibili. I primi identificano le informazioni relative alla persona fisica, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altro dato, ivi compreso un numero di riconoscimento personale; i secondi sono dati personali la cui raccolta e trattamento sono soggetti sia al consenso dell'interessato sia all'autorizzazione preventiva del garante per la protezione dei dati personali. Sono chiaramente definiti:
Tale elenco viene considerato chiuso, nel senso che non è lecito procedere per analogia. P.es. il reddito non è un dato sensibile. Ciò premesso, il Garante ha assimilato l’indirizzo email al dato personale (non al dato sensibile). Quindi:
Conseguentemente l’invio di campagne di email marketing richiede l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica per i quali si ha avuto preventivo consenso da parte del medico. L’utilizzo del numero di telefono del medico è stato recentemente disciplinato con l’istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni.
Le società che operano nel settore del telemarketing non possono contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel registro; inoltre se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell'azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l'abbonato non si è iscritto al Registro.
La singola azienda che abbia, invece, ricevuto in passato il consenso dell'abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento. Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato (sempre che questi non si sia opposto). Di fatto l’informazione scientifica remota ricade in questa casistica.