Codice Deontologico, cosa cambierà dal 1° gennaio 2020
La principale novità del Codice Deontologico di Farmindustria è l'aggiunta del punto 3.1 bis, che avrà efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Approvato il 3 luglio 2019 all'unanimità dalla Giunta di Farmaindustria, il punto 3.1 bis rappresenta un incremento delle disposizioni inerenti alla regolamentazione delle manifestazioni congressuali, delle visite ai laboratori aziendali e dei corsi di aggiornamento.
Il Codice deontologico è l’accordo che regola ogni aspetto riguardante i rapporti tra le industrie e il mondo scientifico e sanitario, a cui aderiscono le industrie farmaceutiche che afferiscono a Farmaindustria.
Cosa cambia
Con l'aggiunta del punto 3.1 bis, inerente agli eventi ECM, il Codice deontologico può intervenire in ulteriori aspetti della loro organizzazione.
Si è disposto che per le sponsorizzazioni di manifestazioni congressuali ECM, le aziende:
- non possono individuare e nominare direttamente o indirettamente i docenti relatori e i moderatori;
- non devono interferire sui contenuti scientifici della stessa manifestazione congressuale;
- devono provvedere a implementare un sistema interno di efficaci procedure di verifica della congruità economica delle spese di sponsorizzazione sostenute dall’azienda a supporto di manifestazioni congressuali.
Per quanto riguarda l'invito di medici specialisti dipendenti di enti pubblici o di strutture private convenzionate a manifestazioni congressuali ECM, prevede che l'invito:
- dovrà essere non nominativo ed inviato dall’azienda all’ente pubblico/struttura privata convenzionata competente almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione;
- potrà essere nominativo nei soli casi in cui l’indicazione dell’operatore sanitario sia richiesta dall’ente pubblico/struttura privata convenzionata;
- dovrà specificare le spese di ospitalità sostenute da parte dell’azienda e allegare il programma scientifico dell'evento.
Il Comitato di controllo deontologico
Le modifiche apportate al Codice deontologico, non hanno riguardato soltanto l'aggiunta del punto 3.1 bis, ma anche una rettifica dell'articolo 2, relativo alla composizione del Comitato di controllo deontologico, disponendo che il Comitato sarà composto da 17 membri, di cui 8 per entrambe le Compagini (nazionali, e a prevalente capitale estero), più il Presidente.