L’Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC), tradotto in italiano come Sistema di classificazione Anatomico Terapeutico e Chimico, è il sistema di codifica utilizzato per la classificazione sistematica dei farmaci ed è creato e manutenuto dal Centro Collaboratore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology”.  

La versione italiana è curata dal DURG‐Italia, centro di riferimento per il sistema ATC/DDD, un’associazione scientifica affiliata all’European Drug Utilization Research Group (EURO DURG) che dal 1995 mantiene e distribuisce un archivio dei farmaci in commercio in Italia con ATC e DDD (Defined Daily Dose – Dose definita giornaliera). La DDD è una misura standardizzata che esprime il numero di "giorni convenzionali" di terapia prescritta. La DDD è la dose media giornaliera assunta da un paziente adulto per l'indicazione terapeutica principale di un farmaco.  

Secondo il sistema di classificazione ATC, i farmaci sono suddivisi in gruppi sulla base degli organi o apparati su cui agiscono e delle loro proprietà chimiche, farmacologiche e terapeutiche. I gruppi sono i seguenti: 

  • A – Apparato gastrointestinale e metabolismo 
  • B – Sangue e organi emopoietici 
  • C – Sistema Cardiovascolare 
  • D – Dermatologi 
  • G – Sistema genito – urinario e ormoni sessuali 
  • H – Preparati Ormonali Sistematici, esclusi ormoni sessuali e insulina 
  • I – Immunologici 
  • J – Antimicrobici per uso sistemico 
  • L – Farmaci antineoplastici e immunomodulatori 
  • M – Sistema muscolo-scheletrico 
  • N – Sistema nervoso 
  • P – Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti 
  • R – Sistema respiratorio 
  • S – Organi di senso 
  • V – Vari 

Oltre a questa, vi sono altre due tipologie di classificazione dei farmaci: il regime di rimborsabilità e il regime di fornitura (ossia le modalità di prescrizione).

Per "regime di rimborsabilità" si intende la modalità di pagamento di un farmaco ed indica, in particolare, il soggetto che se ne fa carico. Attualmente in Italia esistono 3 classi di rimborsabilità: 

CLASSE A: comprende i farmaci essenziali e quelli per le malattie croniche, interamente rimborsati dal SSN, a meno che non sia presente una nota AIFA, che vincola la rimborsabilità a specifiche condizioni patologiche o terapeutiche in atto. La modalità di fornitura dei farmaci di fascia A avviene attraverso le farmacie territoriali o le strutture sanitarie pubbliche; 

CLASSE H: comprende i farmaci di esclusivo uso ospedaliero utilizzabili solo in ospedale o che possono essere distribuiti dalle strutture sanitarie; 

CLASSE C: comprende farmaci a totale carico del paziente (ad eccezione dei titolari di pensione di guerra diretta vitalizia – legge 203/2000). I farmaci di classe C, che non necessitano della prescrizione medica, sono a loro volta distinti in due sottoclassi:  

  • OTC (over the counter): farmaci utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori, che possono essere oggetto di pubblicità verso il pubblico, individuati dalla legge 537/1993 nella fascia C-bis,  
  • SOP (senza obbligo  di prescrizione): farmaci senza obbligo di prescrizione medica, non da banco, per i quali non è possibile fare pubblicità al pubblico. 

Il “regime di fornitura” identifica la modalità con cui un farmaco può essere dispensato, con o senza ricetta del medico, in farmacia, in ospedale o in strutture ad esso assimilabili. La Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell'AIFA stabilisce il regime di fornitura tenendo in considerazione le problematiche relative alla sicurezza d'uso (appropriatezza prescrittiva) del medicinale.1

Sulla base del regime di fornitura, si possono individuare le seguenti categorie di medicinali: 

a) Medicinali soggetti a ricetta medica ripetibile (Ricetta Ripetibile - RR)

La ricetta ripetibile è la forma più comune di prescrizione. Ha validità di sei mesi e il medicinale può essere dispensato per non più di dieci volte entro tale periodo. Un caso particolare è rappresentato dalla prescrizione degli psicofarmaci (tranquillanti, sedativi, ipnotici), per i quali la ricetta ha validità di trenta giorni ed è ripetibile per non più di tre volte. 

b) Medicinali soggetti a ricetta medica da rinnovare volta per volta (Ricetta non Ripetibile - RNR)

La ricetta non ripetibile è necessaria per tutti i medicinali che presentano rischi di tossicità acuta o cronica, assuefazione e intolleranza e possibilità di abuso da parte del paziente. Per i medicinali soggetti a ricetta non ripetibile, la prescrizione da parte del medico deve essere rilasciata ogni volta che il paziente necessita del medicinale.  

c) Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale (RMS) (T.U. in materia di stupefacenti D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e m.i);

d) Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:

  • medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL; RNRL); 
  • medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile (OSP); 
  • medicinali utilizzabili esclusivamente da specialisti individuati dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’Aifa - (USPL); il farmacista non può vendere al pubblico farmaco USPL ma può detenere questi farmaci, che possono essere forniti direttamente allo specialista anche dai produttori e dai grossisti. 

e) Medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:

  • medicinali da banco o di automedicazione (OTC); 
  • altri medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP). 

La validità nel tempo della ricetta (salvo le ricette ripetibili e alcuni casi particolari) è fissata in 30 giorni per il numero di confezioni indicate. Ha invece validità di tre mesi se riferita a preparazioni magistrali (medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica destinata ad un determinato paziente in base alle specifiche esigenze) non contenenti sostanze stupefacenti.

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Classificazione dei medicinali sulla base del regime di rimborsabilità e regime di fornitura 

Bibliografia: 
1www.aifa.gov.it 

 

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